Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

 

 

art.1 - E' costituita sotto forma di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile, con sede a Rovereto (Trento) via V. Bellini 3, l'Associazione specializzata di razza denominata Club Italiano Spaniel (CIS).

L'associazione è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determini assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'Enci.

 

art.2 - L'Associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l'incremento e l'utilizzo delle razze Spaniels e cani da acqua Barbet, perro de agua espanol, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'Enci e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
L'Associazione organizza manifestazioni, direttamente o con una collaborazione con l'ENCI, con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.
L'Associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario a ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
- di ddare riscontro, di norma entro quindici giorni alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI
- di comunicare all'ENCI le variazioni dell'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché di ogni altra informazione di rilevo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dell'ENCI.

SOCI

 

art. 3 - Possono essere soci del CIS tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze spaniels e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio.

art. 4 - I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I diritti e i doveri dei soci sostenitori e dei soci ordinari nei confronti dell'associazione o in conseguenza alla loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio.
Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota annuale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

art. 5 - Per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori e indirizzata al presidente.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio e dall'assemblea. 
Su ciascuna domanda dei soci sostenitori e ordinari si pronuncia il Consiglio Direttivo.
Avverso il diniego di adesione è ammesso il reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

art. 6 - L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.


art. 7 - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo, qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

art. 8
 - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.7
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

art. 9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento delle quote sociali. Le quote sociali così come i diritti ad esse legati sono intrasmissibili.


ORGANI SOCIALI

art.10 - Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'ENCI
c) il presidente
d) il comitato dei probiviri
e) il collegio dei revisori dei conti


ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI


art.11 - L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

art. 12 - L'assemblea generale dei Soci è presieduta dal presidente oppure qualora questo lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti due scrutatori, cui spetterà verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. 
L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

art. 13
 - L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data o luogo, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio dei revisori dei conti o almeno da un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal presidente con rinvio per posta o fax o altra forma idonea ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere inviati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Qualsiasi modifica dello statuto non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal consiglio oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea.
In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione a maggioranza da una assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritti di voto.
Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ECNI per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso 

art.14
 - L'assemblea ha il compito di deliberare: 
a) sul programma generale dell'Associazione
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti economico-finanziari
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art.4
f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all'assemblea eleggere i consiglieri, i proboviri e i revisori effettivi e supplenti.


CONSIGLIO


art.15 - Il consiglio è composto da otto consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci e da uno di nomina dell'ENCI.
I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.
Il consigliere nominato dall'ENCI rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla sua successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare l'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

art.16 - Il consigli ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, e quant'altro.

art.17 
- Il consiglio provvede altresì alla nomina del presidente e di uno o due vice presidenti dell'associazione di uno oppure due segretari ed eventualmente un cassiere.
Il presidente e il vice presidente devono essere eletti tra i consiglieri; i segretari e il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

art.18 - Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei revisori dei conti. 
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio è presieduto dal presidente oppure, in sua assenza, dal vice presidente, o qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.


IL PRESIDENTE

art.19 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni del consiglio ma senza diritto di voto.


PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE


art.20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 
a) dai beni mobili e immobili
b) dalle somme accantonate
c) da qualsiasi altro bene che lo sia pervenuto a titolo legittimo
Le entrate dell'Associazione sono costituite
a) dalle quote annuali;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento e/o liberalità pervenuto a qualsiasi titolo
E' fatto esplicito divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili o avanzi della gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio all'ENCI, o ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
art.21 - L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; dalle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio non se ne sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


art.22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio dei revisori dei conti composto di tre revisori eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un revisore supplente. I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

art.23 - Ogni socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei probiviri dell'Associazione sono appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.
Le denunce a carico di un socio, devono essere varcate per iscritto e firmate, al consiglio direttivo, che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato, dopo avere contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre proprie giustificazioni e dopo avere sentito il presidente della società. In caso di mancanze gravi, il consiglio direttivo potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare, a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità, che comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci che si pronuncerà in maniera definitiva. L'Associazione ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.
Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica per tre anni solari, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere o di revisore. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

 

VARIE

art.24 - Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite
art.25 - Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato, così come qualsiasi modifica assunta ai sensi dei precedenti articoli
art.26 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali di diritto.


Il legale rappresentante
Dr. Maria Pia Pasquali